Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Delibera di iscrizione – Impugnazione del P.G. al Consiglio Nazionale Forense – Successiva cancellazione dall’albo a richiesta dell’interessato – Cessazione della materia del contendere – Sussiste.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per mancanza di qualsiasi contesa, nell’ipotesi in cui vi sia stata l’impugnazione del Procuratore Generale avverso la delibera di iscrizione all’albo dell’avvocato e, successivamente, la cancellazione dallo stesso albo su richiesta del professionista. (Dichiara la cessazione della materia del contendere).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 13 Ottobre 1994 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment