Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Certificato di compiuta pratica – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Reclamo presentato presso il Consiglio dell’Ordine – Inammissibilità.

L’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, prevede che l’interessato possa presentare reclamo al Consiglio nazionale forense avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine con la quale non sia stata accolta la richiesta del certificato di compiuta pratica e, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide nel merito dell’istanza. Ciò significa che tale reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio nazionale forense e va conseguentemente dichiarato inammissibile il reclamo presentato invece al Consiglio dell’Ordine locale. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 22 febbraio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciadi, rel. Passino), sentenza del 1° dicembre 1992, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 01 Dicembre 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Febbraio 1992
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment