L’art. 10 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, prevede che l’interessato possa presentare reclamo al Consiglio nazionale forense avverso la delibera del consiglio dell’ordine con la quale non sia stata accolta la richiesta del certificato di compiuta pratica e, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide nel merito dell’istanza. Deve perciò ritenersi inammissibile il reclamo presentato, come nella specie, al consiglio dell’ordine a quo. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento del 14 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 23 novembre 1994, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 23 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 14 Giugno 1993
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