Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, nell’ipotesi di una domanda di reiscrizione, susseguente ad una cancellazione per motivi disciplinari, deve essere valutata tenendo conto della condotta tenuta dal richiedente dal momento della comminazione della precedente sanzione (nella specie è stato ritenuto che il professionista, non iscritto all’albo, che abbia svolto in uno studio legale quei compiti ausiliari e collaborativi che potrebbero essere prestati anche da chi non sia avvocato o procuratore, non abbia posto in essere un comportamento scorretto). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 13 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Mazzarolli), sentenza del 1 febbraio 1996, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 01 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 13 Dicembre 1994
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