La cancellazione di un avvocato dal relativo albo professionale, per perdita del pieno esercizio dei diritti civili per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, ha natura di «cancellazione amministrativa» e non di una cancellazione-sanzione, inflitta a seguito di procedimento disciplinare. Di conseguenza le norme da applicare non sono quelle che regolano lo svolgimento del procedimento disciplinare, ma le altre contenute nell’art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, che prevede, fra l’altro, l’audizione necessaria dell’interessato. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina del 30 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 24 novembre 1994, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 24 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 30 Luglio 1993
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