Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Cancellazione – Impugnazione al C.n.f. – Cessazione della materia del contendere.

L’intervenuta richiesta, presentata dall’interessato, di cancellazione dall’elenco speciale di cui all’art. 3, quarto comma del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578 impone la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. (Dichiarazione di non luogo a provvedere perché cessata la materia del contendere contro decisione Consiglio Ordine Roma, 9 marzo 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 11 giugno 1992, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 11 Giugno 1992 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Marzo 1989
Giurisprudenza CNF

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