L’art. 7 della l. 21 gennaio 1994 n. 53, prescrive l’audizione del professionista solo nelle ipotesi di rigetto dell’istanza o revoca della concessa autorizzazione. Pertanto il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione deve ritenersi nullo se adottato senza la previa audizione dell’interessato. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pesaro del 18 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Bonazzi), sentenza del 28 ottobre 1995, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 28 Ottobre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 18 Novembre 1994
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