I componenti del Consiglio nazionale forense non hanno alcun interesse a partecipare al giudizio per cassazione avverso le decisioni emesse dallo stesso Consiglio nazionale (nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità della decisione del Comitato per la tenuta dell’Albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che aveva rigettato la sua domanda di iscrizione). (Respinge ricorso contro decisione Comitato per la tenuta dell’albo speciale avvocati patrocinanti avanti le giurisdizioni superiori, 18 aprile 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 28 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Aprile 1986
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