Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo degli avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente IACP – Natura dell’Ente – Irrilevanza – Rigetto.

L’incompatibilità sanzionata dall’art. 3 R.D.L. 1578/1933 sussiste sia nel caso di impiego alle dipendenze di ente di diritto pubblico (economico o meno), sia in ipotesi di rapporto alle dipendenze di privati datori di lavoro. Unica eccezione al divieto concerne i professionisti degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui al secondo comma della norma citata.
Pertanto il dipendente dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari, assunto con rapporto di impiego a tempoo indeterminato ed immesso nella pianta organica dell’Ente non può esercitare la professione forense. Né vale, di fronti al chiaro dettato della legge, accertare la natura giuridica di tale ente, perché comunque esso non rientra tra quelli previsti in via eccezionale e tassativa nella disposizione sopra richiamata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ariano Irpino, 9 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. PASSINO), decisione del 1° marzo 1989, n. 34

Classificazione

- Decisione: [non classificata] (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 09 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

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