La domanda di reiscrizione all’albo degli avvocati deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Non è sufficiente il richiamo alla documentazione prodotta all’atto della prima iscrizione, in quanto la situazione esistente a quel momento può essersi nel frattempo modificata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 15 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 27 novembre 1991, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 27 Novembre 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 15 Giugno 1990
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