Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Termini di cui al quinto comma, art. 31, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – Natura. Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati – Requisiti – Esercizio continuativo della professione per sei anni – Prova – Dichiarazione di collega comprovante tale attività – Irrilevanza.

I termini processuali civili hanno normalmente natura ordinatoria e sono perentori solo se qualificati tali dal legislatore (art. 152 c.p.c.). Non avendo pertanto qualificato il legislatore come perentori i termini di cui al quinto comma dell’art. 31 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e terzo comma dell’art. 59, r. d. 22 gennaio 1934, n. 37, essi devono ritenersi ordinatori e non prescritti a pena di nullità.
Il procuratore legale per acquisire il diritto all’iscrizione all’Albo degli av-. vocati per anzianità deve tra l’altro dimostrare di aver esercitato lodevolmente la professione forense di procuratore per almeno sei anni. Tale prova deve essere offerta con idoneo certificato della cancelleria presso cui è stata svolta la professione nel periodo prescritto. In mancanza di tali prove va escluso il diritto all’iscrizione. Nessun valore probatorio può essere attribuito alle dichiarazioni di un avvocato attestanti la partecipazione del procuratore alla difesa di cause di cui quest’ultimo non abbia assunto il patrocinio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Trani, 27 settembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Ottobre 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 27 Settembre 1989
Giurisprudenza CNF

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