Come più volte rilevato dal Consiglio nazionale forense, l’art. 25 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 consente il trasferimento dei procuratori ad altra sede soltanto dopo il decorso di almeno due anni dall’iscrizione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 20 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 marzo 1992, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 28 Marzo 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Novembre 1989
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