Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Iscrizione all’albo ed esercizio della professione – Incompatibilità con l’esercizio della professione – Cancellazione dall’albo.

Il Consiglio dell’Ordine deve dar corso alla cancellazione dall’albo di appartenenza per il periodo relativamente al quale rilevi l’esistenza di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione, anche se questa è sorta dopo l’iscrizione. Nella fattispecie è stata disposta la cancellazione dall’albo per il periodo nel quale l’avvocato ha prestato servizio in qualità di Consigliere presso l’Intendenza di Finanza. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Locri, 19 gennaio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pennetta), sentenza del 26 novembre 1993, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 26 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 19 Gennaio 1991
Giurisprudenza CNF

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