Non può essere iscritto all’Albo degli avvocati il professionista che, nel rispetto delle altre condizioni, non provi di aver esercitato in via continuativa per sei anni la professione forense.
Nella fattispecie l’istante aveva interrotto l’esercizio della professione per due anni, dedicandosi in tale periodo all’insegnamento di scienze giuridiche presso istituti tecnici. Tale insegnamento, però, pur avendo efficacia formativa non surroga il requisito della continuità dell’esercizio professionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 23 febbraio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. VACIRCA), decisione del 9 marzo 1989, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 09 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Febbraio 1988
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