Per l’ammissione all’Albo degli avvocati si deve applicare un criterio selettivo più oculato di quello previsto per la perseguibilità delle violazioni disciplinari commesse nel corso dell’attività professionale: sicché lo stesso fatto in relazione al quale il giudice disciplinare ha ritenuto di applicare al professionista iscritto all’Albo sanzione diversa o minore della radiazione o della cancellazione, ben può essere ritenuto ostativo, specie dopo l’intervento della condanna penale, ad una seconda iscrizione per difetto del requisito, indispensabile, della condotta specchiatissima ed illibata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CASALINUOVO), sentenza del 25 gennaio 1990, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 25 Gennaio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Febbraio 1989
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