Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di reiscrizione a seguito di cancellazione – Consiglio dell’Ordine – Competenza – Artt. 31 e 47 ultimo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – Consiglio dell’Ordine del luogo di residenza al momento di presentazione della domanda.

È competente a deliberare sulla domanda di reiscrizione all’albo degli avvocati e procuratori, a seguito di precedente cancellazione, il Consiglio dell’Ordine del luogo di residenza del professionista al momento di presentazione della domanda, in base agli artt. 31 e 47 ultimo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pisa 16 febbraio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Siciliani), sentenza del 4 maggio 1991, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 04 Maggio 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 16 Febbraio 1990
Giurisprudenza CNF

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