L’art. 71 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 riduce a quattro anni il periodo di esercizio della professione legale al fine di maturare il diritto alla iscrizione nell’Albo degli avvocati. L’esercizio professionale per il periodo prescritto deve essere provato, così come prescrive l’art. 37 del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, mediante la produzione di certificati rilasciati dalla cancelleria delle autorità giudiziarie presso cui l’attività è stata svolta.
Nella fattispecie è stata annullata la delibera del Consiglio dell’Ordine che accoglieva la domanda di iscrizione priva della documentazione richiesta dalla legge e quindi senza aver accertato l’effettivo esercizio della professione forense per il periodo prescritto. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 25 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. D’ALESSIO), decisione del 1° marzo 1989, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 01 Marzo 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 25 Giugno 1988
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