L’art. 18 R.D. 30 gennaio 1942, n. 12 sull’ordinamento giudiziario stabilisce l’incompatibilità del magistrato ad esercitare le proprie funzioni nel luogo in cui un parente sino al secondo grado o un affine in primo grado esercitano l’attività forense. Tale disposizione – proprio perché prevista dall’ordinamento giudiziario – riguarda unicamente il magistrato, ma non l’avvocato, il quale, invece, può liberamente esercitare la propria professione dove meglio ritiene opportuno, a prescindere dalla presenza in loco di un magistrato con il quale abbia rapporti di parentela o affinità previsti dalla norma citata. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 26 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), decisione del 26 gennaio 1989, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 26 Gennaio 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Aprile 1988
0 Comment