Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente INPS sospeso a seguito di procedimento penale – Incompatibilità – Rigetto.

Lo status di dipendente pubblico permane, rendendo quindi impossibile l’iscrizione all’albo avvocati e procuratori per incompatibilità, anche nel periodo di sospensione dal pubblico impiego (nel caso di specie, a seguito di procedimento penale per i reati di truffa aggravata e corruzione). La sospensione, infatti, pur facendo venire meno la retribuzione da parte dell’ente datore di lavoro, non incide sul rapporto di servizio. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 17 settembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Panuccio), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Settembre 1990
Giurisprudenza CNF

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