Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Esercizio continuativo della professione per sei anni – Prova – Dichiarazione di un avvocato attestante la partecipazione del procuratore alla difesa – Irrilevanza.

L’esercizio della professione di procuratore per il periodo di sei anni richiesto dalla legge professionale per l’iscrizione all’Albo degli avvocati, deve essere rigorosamente provato mediante la produzione di certificati rilasciati dalle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali l’attività è stata svolta.
Nessun valore probatorio può, per contro, essere attribuito alla dichiarazione di un avvocato attestante la partecipazione del procuratore alla difesa di cause di cui questi non abbia assunto il patrocinio. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine de L’Aquila, 6 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 19 settembre 1989, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 19 Settembre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 06 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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