È viziata da nullità insanabile e rilevabile anche d’ufficio la decisione del Consiglio dell’Ordine che, in violazione degli artt. 31, terzo comma legge professionale e 45, r. d. n. 3711944, abbia rigettato la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati per motivi di condotta, senza la contestazione dei fatti e senza l’assegnazione del termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. DOLZANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 08 Marzo 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Febbraio 1989
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