La legge 4 marzo 1991, n. 67 consente l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali presso il Tribunale nella cui circoscrizione l’interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di Corte d’Appello diverso da quello presso il quale l’interessato medesimo ha sostenuto l’esame, così da evitare e risolvere situazioni assurdamente antagoniste sotto il profilo delle libertà costituzionali. (Dichiara cessata materia del contendere su ricorso contro decisione Consiglio Ordine L’Aquila, 23 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 3 novembre 1992, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 03 Novembre 1992 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 23 Ottobre 1990
0 Comment