Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione all’Albo appartenente a distretto diverso da quello della Corte d’Appello presso cui è stato superato l’esame di procuratore legale – Conflitto tra l’art. 18 del r.d. 1941, n. 12 ed art. 3, n. 406 del 1985 – Non sussiste – Rigetto.

L’art. 18 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sancisce il principio che i magistrati giudicanti e requirenti delle Corti d’Appello e dei Tribunali ed i magistrati delle Preture non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti sino al secondo grado o gli affini in primo grado, sono iscritti agli Albi di avvocato o procuratore, né, comunque ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore. Tale situazione d’incompatibilità non sussiste qualora una delle parti (padre) eserciti, come nella fattispecie, la funzione di Presidente della Corte d’Appello e l’altra (figlio) si iscriva all’Albo dei procuratori legali non della stessa città ove ha sede la Corte d’Appello, ma in altra sede del medesimo distretto e comunque non svolga la sua attività con carattere di abitualità avanti la Corte d’Appello. In ogni caso il disposto dell’art. 18 del r.d. 1941, n. 12 non può far derogare all’obbligo di iscrizione del neo procuratore presso un Albo del distretto della Corte d’Appello presso cui ha superato l’esame di procuratore previsto dall’art. 3 della legge 40611985. Ciò sia perché la seconda normativa è successiva alla prima, sia perché la due disposizioni sono dettate per disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento di due distinti autonomi ordini e non possono mai venire in conflitto tra di loro. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Belluno, 28 settembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 10 aprile 1990, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 10 Aprile 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 28 Settembre 1989
Giurisprudenza CNF

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