Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Albo circondariale fuori dell’ambito della Corte d’Appello presso cui si è superato l’esame di procuratore – Rigetto.

Il secondo comma dell’art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, prescrive che il superamento dell’esame di procuratore consente l’iscrizione in un Albo circondariale nell’ambito della Corte d’Appello presso la quale l’esame è stato sostenuto. Ne segue che il neo procuratore è vincolato nella scelta della sede ove può dare inizio alla sua attività professionale. Una volta conseguita l’iscrizione questa è poi sottoposta alla normativa del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, che, nell’art. 25 prescrive che il procuratore iscritto all’Albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la propria residenza. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 7 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 23 Luglio 1990 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 07 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

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