Il professionista forense italiano, nella piena libertà di creare anche in altro Stato centri di attività professionale, acquisendo i titoli o sottoponendosi alle prove che lo abilitano ad esercitare la professione secondo le norme in vigore nello Stato prescelto o affiancandosi ad avvocato esercente nel luogo prescelto, deve sempre sottostarse alla regola di iscrizione ad un Albo per i dovuti controlli anche disciplinari. Tra le condizioni per l’iscrizione agli Albi per gli avvocati stabiliti in Italia vi è l’obbligo di risiedere nel territorio della Repubblica. È stato pertanto cancellato il professionista che, avendo trasferito all’estero la propria residenza, non risultava né stabilito, né iscritto ad un Albo di un altro Stato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Morlino), decisione del 18 marzo 1989, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Luglio 1988
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