Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Decisione di richiedere informazioni a terzi al fine di decidere – Omessa comunicazione del contenuto delle informazioni all’interessato – Omessa assegnazione del termine previsto dall’art. 45 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – Annullamento.

Il Consiglio dell’Ordine che, nel corso di un procedimento volto ad accertare l’eventuale situazione di incompatibilità di un proprio iscritto (che svolgeva la propria attività quale legale all’interno di un ente), decida di richiedere informazioni, ed una volta ricevutele non le abbia portate a conoscenza dell’interessato, né abbia assegnato allo stesso il termine previsto dall’art. 45 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per dedurre o per produrre eventuali documenti, e abbia proceduto direttamente ad emettere la decisione, viola le norme procedurali dettate a tutela degli interessi degli iscritti. La relativa delibera deve essere quindi annullata. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Palermo, 19 novembre 1985).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), sentenza del 20 luglio 1989, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 20 Luglio 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Novembre 1985
Giurisprudenza CNF

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