L’accesso alla professione forense è condizionato al superamento dell’esame di procuratore, da sostenersi nel distretto ove si è ottenuto il certificato di compiuta pratica; nulla rilevi che in altri Paesi europei vi sia una diversa forma di accesso alla professione forense, né che, de iure condendo, possa auspicarsi una diversa regolamentazione dell’accesso alla professione. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bergamo del 17 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 11 aprile 1995, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 11 Aprile 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 17 Aprile 1993
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