Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Abilitazione al patrocinio – L. 406/85 – Praticante che non ha maturato i 4 anni dalla laurea o della iscrizione nel registro di praticanti – Concessione di abilitazione d’ufficio per il periodo restante – Esclusione.

La legge n. 406 del 1985 ha disposto che il termine per l’esercizio del patrocinio decorra dalla iscrizione nel registro dei praticanti procuratori con abilitazione al patrocinio (e non dal momento della laurea), e che la durata complessiva del patrocinio non possa essere superiore a sei anni. Pertanto, il praticante che al momento dell’entrata in vigore della legge non abbia maturato il quadriennio dalla laurea può, successivamente alla revoca dell’autorizzazione, chiedere una nuova abilitazione per il periodo restante, mentre è da escludere che il Consiglio dell’Ordine possa provvedere d’ufficio. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 luglio 1985).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolin), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 28 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Luglio 1985
Giurisprudenza CNF

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