Avvocato e procuratore – Richiesta di parere al Consiglio dell’Ordine da parte di magistrato in pensione – Procedimento di I grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Rigetto – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità del ricorso.

Colui che non sia iscritto in Albi forensi (magistrato in pensione) e abbia richiesto un parere al Consiglio dell’Ordine non può impugnare avanti il Consiglio nazionale forense sul provvedimento emesso nei suoi confronti. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 13 febbraio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 15 giugno 1989, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 15 Giugno 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 13 Febbraio 1988
Giurisprudenza CNF

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