Avvocato e procuratore – Rapporti con la parte assistita – Svolgimento di attività processuale in contrasto con la rinuncia al mandato – Successiva assunzione del patrocinio della controparte – Illecito disciplinare.

Costituisce comportamento censurabile, in quanto non conforme ai criteri di correttezza e lealtà che debbono costituire il canone fondamentale del prestigio e del decoro di un avvocato, l’avere partecipato, dopo la rinuncia al mandato, a successive udienze in nome e per conto della parte assistita, senza mai dichiarare di avere rinunciato al mandato, e l’avere in seguito assunto il patrocinio della controparte nel procedimento contro il proprio precedente cliente. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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