Non viola il dovere di correttezza l’avvocato che abbia assunto un debito nei confronti di un suo attuale cliente e che con lo stesso abbia convenuto la compensabilità dei reciproci debiti e crediti se il rapporto di dare-avere tra professionista e cliente è insorto precedentemente al momento in cui l’incarico professionale è stato assunto. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 12 Novembre 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 28 Gennaio 1995
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