Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Termine per impugnazione – Scadenza – Inammissibilità del ricorso.

L’art. 50, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, stabilisce che contro la delibera del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare il termine di proposizione del gravame è di venti giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso proposto oltre il termine di cui sopra è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 8 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 22 gennaio 1993, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 22 Gennaio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Ottobre 1990
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment