Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare è validamente interrotto dalla instaurazione del procedimento disciplinare e non riprende a decorrere che alla conclusione del procedimento stesso. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 26 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 11 Febbraio 1994 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Novembre 1991 (avvertimento)
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