Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Termine di prescrizione – Decorrenza – Fatto punibile solo in sede disciplinare e fatto costituente anche reato – Differenza.

Al fini della prescrizione dell’azione disciplinare prevista dall’art. 51 della L.P. n. 1578 del 1939 si deve tenere distinto il caso in cui il procedimento disciplinare trae origine da fatto punibile solo in tale sede, da quello in cui il procedimento trae origine da fatti costituenti anche reato per i quali sia stata esercitata azione penale. Nel primo caso il termine decorre dal giorno della consumazione del fatto; nel secondo dalla definizione del relativo processo penale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 novembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 27 giugno 1992, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 27 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Novembre 1989
Giurisprudenza CNF

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