Qualsiasi attività svolta dal Consiglio dell’Ordine, attraverso i propri componenti, nella fase di indagine anteriore e propedeutica alla instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria attività amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex art. 51 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine La Spezia, 22 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 28 Dicembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 22 Maggio 1991
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