L’impugnazione deve contenere l’indicazione dei motivi specifici al fine di individuare l’ambito oggettivo del riesame della pronuncia impugnata, e ciò vale anche quando la pronuncia di primo grado viene impugnata in toto; né è sufficiente un generico richiamo alle difese di primo grado, perché ciò obbligherebbe il giudice ad quem ad un’opera di relazione e di supposizione non idonea al fine di un globale riesame dell’intera struttura della decisione del primo giudice. Né è ammissibile che, impugnata in toto la decisione, i motivi genericamente indicati nell’atto di impugnazione vengano successivamente precisati. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 26 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 4 gennaio 1993, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 04 Gennaio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 26 Maggio 1991
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