Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione dall’esercizio professionale per mesi uno – Art. 40 n. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – Minimo mesi due – Divieto di reformatio in pejus.

Benché l’art. 40 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 preveda espressamente come periodo minimo di sospensione dall’esercizio professionale due mesi, avendo il Consiglio dell’Ordine comminato la sospensione dall’esercizio professionale per un mese, il ricorrente non può chiedere l’annullamento di tale decisione al Consiglio nazionale forense, non avendo alcun interesse a vedersi erogare una sanzione disciplinare maggiore di quella risultante dalla decisione impugnata. In mancanza di impugnativa da parte del P.M. per la riforma in peius della decisione, il ricorso del professionista va quindi respinto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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