Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Revoca per conclusione del procedimento penale – Necessità – Sussiste.

La misura della sospensione cautelare inflitta al professionista in presenza di fatti gravi emersi da procedimenti penali a suo carico, non ha ragione di essere mantenuta e deve essere pertanto revocata, quando i giudizi penali si siano conclusi, atteso che in questo caso il consiglio dell’ordine è chiamato ad emettere un provvedimento disciplinare definitivo (di proscioglimento o sanzionatorio). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 20 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 20 Febbraio 1995
Giurisprudenza CNF

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