Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Emissione di un provvedimento di custodia cautelare e gravità delle contestazioni nei confronti del professionista – Sufficienza.

Ai fini dell’emissione del provvedimento di sospensione cautelare, da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, è sufficiente l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare unitamente ad una valutazione della gravità dei fatti addebitati al professionista incolpato. Deve di conseguenza ritenersi perfettamente motivato il provvedimento di sospensione cautelare quando, come nel caso di specie, il consiglio dell’ordine pone in evidenza la risonanza negativa dei fatti in cui è coinvolto l’avvocato oggetto del provvedimento cautelare e la necessità correlativa di tutelare l’immagine della classe forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 6 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 27 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 1993
Giurisprudenza CNF

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