Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità – Sussiste.

La decisione sulla sospensione cautelare è affidata al potere discrezionale del C.d.O. ed è pertanto sottratta a qualsiasi sindacato di merito da parte del C.N.F., che potrà sindacare esclusivamente il difetto di giurisdizione e l’eccesso di potere; è pertanto inammissibile l’impugnativa di una delibera in materia di sospensione cautelare che tenda ad un mero riesame del merito. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 26 marzo 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 29 marzo 1996, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 26 Marzo 1994
Giurisprudenza CNF

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