La sospensione cautelare facoltativa, rientrando nei poteri discrezionali del Consiglio dell’Ordine, richiede una motivazione esplicita circa i presupposti su cui è emanata, quali la personalità del professionista, il nocumento di immagine che si estende alla classe, ed ogni altro elemento utile. Nella fattispecie è stato annullato, per motivazione inesistente, il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti di professionista colpito da custodia cautelare sul solo presupposto che questa «condizione soggettiva è incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale». (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 6 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 1° dicembre 1992, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 01 Dicembre 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 06 Novembre 1991
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