Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Deposito della sentenza penale di primo grado – Ammissibilità.

La sospensione cautelare ha natura precauzionale e può essere discrezionalmente inflitta dal consiglio dell’ordine ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Pertanto la sospensione cautelare non può essere inflitta al professionista come conseguenza di una condanna di primo grado e a notevole distanza temporale dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante. (Nella specie si è individuato l’eccesso di potere da parte del C.d.O. che ha comminato la sospensione cautelare dopo ben otto anni dalla commissione del fatto, nelle more di un procedimento penale). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, 16-21 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. De Mauro), sentenza del 20 giugno 1996, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 20 Giugno 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 21 Novembre 1995 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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