L’adozione del provvedimento di sospensione cautelare è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio dell’Ordine territoriale ed è censurabile dal Consiglio nazionale forense solo per vizi di legittimità, quali la violazione di legge o l’eccesso di potere. (Nella fattispecie pertanto è stata respinta l’impugnazione avverso la dichiarazione del Consiglio dell’Ordine che adottava tale provvedimento, una volta accertato che contro di esso era stato emesso ordine di cattura a seguito di sentenza penale di I grado). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 12 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 16 novembre 1990, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 16 Novembre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Ottobre 1988
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