È manifestamente infondata in rapporto all’art. 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che prevede la sanzione disciplinare della sospensione cautelare dell’esercizio della professione. Infatti, la sospensione cautelare non viola la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, in quanto non costituisce una pena, ma soltanto una misura cautelare di carattere provvisorio, rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio dell’Ordine e intesa a tutelare il prestigio della professione forense, impedendone temporaneamente l’esercizio a chi si trova sottoposto a procedimento penale per rispondere di gravi reati. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pistoia, 21 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Casalinuovo), sentenza del 4 maggio 1991, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 04 Maggio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Luglio 1989
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