Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Computo ai fini della esecuzione della sanzione – Ammissibilità – Sussiste.

La sospensione cautelare, come l’esecuzione della pena accessoria alla condanna penale, deve essere computata ai fini dell’esecuzione della sanzione disciplinare successivamente inflitta. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Lubrano), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 28 Febbraio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Gennaio 1995
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment