È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 l.p.f. in relazione all’art. 3 Cost.: la previsione di diverse sanzioni disciplinari esclude che la durata minima di due mesi della sospensione dall’attività professionale introduca una disparità di trattamento tra avvocati responsabili di illeciti di diversa gravità. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 maggio 1993, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
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