Nel procedimento disciplinare non può trovare applicazione l’istituto della continuazione, propria del procedimento penale. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989
0 Comment