Non è necessaria la violazione di una norma penale per la comminazione della sanzione della sospensione, essendo sufficiente la sussistenza della violazione dei fondamentali doveri di diligenza e lealtà. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 7 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 15 agosto 1992, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 15 Agosto 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Dicembre 1990
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