La rinuncia all’esposto non vale come causa estintiva del procedimento disciplinare cui ha dato origine, in quanto lo stesso non è un procedimento ad istanza di parte, anche se spesso prende avvio a seguito di esposti e denunce di privati. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 10 novembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 28 Dicembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 10 Novembre 1990 (sospensione)
0 Comment