È infondata e va respinta l’istanza di ricusazione del componente del collegio giudicante in sede disciplinare, fondata su presunta parzialità del giudice per motivi che attengono esclusivamente allo svolgimento di attività processuale e non a pregressi rapporti di carattere personale estranei all’esercizio dell’attività giurisdizionale del ricusato (nella fattispecie è stato respinto il ricorso per ricusazione di componenti del Consiglio dell’Ordine, chiamati a decidere in sede disciplinare, fondato sul fatto che gli stessi si erano già pronunciati in altri procedimenti disciplinari a carico del medesimo professionista). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 15 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), decisione del 23 settembre 1988, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 23 Settembre 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 15 Ottobre 1987
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